I professionisti tendono una mano a chi si è sovraindebitato: anche a Venezia, dopo Verona, Padova e Vicenza, i commercialisti hanno attivato l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) per risolvere le situazioni da eccessivo indebitamento di cittadini, consumatori, piccoli imprenditori, artigiani e imprenditori agricoli.
Si tratta dell’ “OCC del Veneziano”, primo organismo della provincia di Venezia ad essere iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia www.crisisovraindebitamento.giustizia.it.
All’Organismo di Composizione della Crisi possono rivolgersi tutti i soggetti indebitati e non fallibili alle prese con uno stato di indebitamento che non sono più in grado di gestire e risolvere da soli.
«Si tratta di un’importante iniziativa – osserva Massimo Da Re, presidente dell’Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Venezia – per dare risposte concrete ai cittadini in difficoltà, poiché attraverso l’OCC i commercialisti veneziani possono prestare l’assistenza necessaria fino al raggiungimento di un accordo con i creditori. L’Organismo di Composizione della Crisi del Veneziano rappresenta la risposta attuativa della legge n.3 del 2012, che prevede gli strumenti per aiutare il cittadino a difendersi dalla crisi da sovraindebitamento, aiutando i soggetti indebitati a trovare un accordo con i propri creditori o ricercando soluzioni alternative per la gestione del debito».
Per verificare i requisiti di ammissione ed attivare la procedura i cittadini eccessivamente indebitati possono rivolgersi all’Ordine di Venezia (Santa Croce, 494 – 30135 – Venezia, www.odcecvenezia.it), dove ha sede l’Organismo di Composizione della Crisi del Veneziano, o nella propria provincia.
Un esempio: sul fronte dei consumatori possono essere interessati i cittadini che non riescono a pagare le rate di finanziamento o di mutuo o altri debiti che non riescono più a sostenere, «evitando le lungaggini e i disagi delle procedure esecutive sui beni come il pignoramento», spiega Da Re.
Nella maggioranza dei casi la procedura si concluderà con un “accordo del debitore” o “piano del consumatore” che, se omologato dal Tribunale, diventerà vincolante per i creditori, anche nel caso in cui non sia previsto il pagamento di tutti i debiti.
«La possibilità di rivolgersi a un OCC rappresenta una opportunità ancora poco conosciuta – sottolinea Massimo Lanfranchi, referente dell’OCC dell’ODCEC di Venezia – adatta a tutti quei soggetti indebitati che si attivano e collaborano nella gestione del proprio stato di crisi economica e che cercano, grazie all’ausilio di professionisti esperti, di uscire dalla crisi attraverso un accordo alternativo alla più dannosa procedura di esecuzione forzata giudiziale.
L’esito della procedura per il soggetto indebitato è previsto dalla normativa e può essere triplice.
- Se riguarda titolari di partita iva (artigiani, commercianti, piccole imprese e imprese agricole, che rientrano tra i soggetti non fallibili), la procedura si può concludere con un accordo che deve essere approvato da creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti non muniti di privilegio.
- Sul fronte dei consumatori, quindi per i debiti che non derivano da attività imprenditoriale o professionale, la procedura si conclude con un piano del consumatore che è sottoposto al solo giudizio del Tribunale ed è vincolante per tutti i creditori.
- Il terzo esito della procedura è rappresentato dalla richiesta di liquidazione del patrimonio del soggetto indebitato: in questo caso il debitore mette a disposizione tutto il suo patrimonio a favore dei creditori.
«Spesso il sovraindebitamento – continua il referente – si verifica quando si accavallano diverse fonti di finanziamento a cui il cittadino non riesce a far fronte, ad esempio il credito al consumo unito ad un inconsapevole utilizzo delle carte di credito revolving e ad un prestito bancario acceso, possono creare una situazione economica difficilmente gestibile. Senza contare i casi in cui non riesce a far fronte ai propri debiti a causa della perdita dell’impiego o delle ridotte entrate nel caso di partite Iva».
Nel caso di raggiungimento dell’accordo o piano con i creditori, si tratta di un vero e proprio concordato alla fine del quale il debitore sarà considerato libero da ogni debito ancora non onorato. La posizione del debitore sarà riabilitata attraverso l’esdebitazione, concedibile a giudizio del giudice in caso di procedura liquidatoria, con la possibilità di “ripartire da zero” senza il peso di debiti pregressi. Tra i debiti che non possono essere stralciati, ma possono essere solamente dilazionati, vi sono le risorse proprie dell’Unione europea, l’Iva e le ritenute d’acconto dichiarate e non versate.
«Uno dei vantaggi principali nell’attivare una procedura di questo tipo – continua il referente – consiste nel fatto che il giudice, una volta presentato il piano e fissata con decreto la data dell’udienza o decretata la procedura liquidatoria può sospendere ogni eventuale azione esecutiva come il pignoramento dei beni del soggetto indebitato».
Attualmente a Venezia ci sono due organismi di Composizione della Crisi. Quello dei Commercialisti, iscritto al numero 96 del Registro degli Organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia e quello degli Avvocati iscritto al numero 99, rispettivamente con 52 e 5 professionisti iscritti come gestori. L’elenco dei gestori, che sono i professionisti abilitati cui l’OCC assegna l’incarico per la gestione della procedura, è tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Per dare avvio alle procedure da parte dell’Organismo è necessario compilare l’istanza, che può essere inviata all’Organismo tramite posta certificata o depositata a mano presso l’Ufficio di Segreteria dell’Organismo.
Con la presentazione dell’istanza è necessario il versamento di 366 euro IVA inclusa. Il compenso dell’Organismo sarà successivamente calcolato con il preventivo formulato, in applicazione del tariffario OCC, dal Gestore della Crisi che esamina l’istanza.
I pagamenti possono essere effettuati con assegno circolare o bonifico bancario.
Come funziona
Il soggetto non fallibile si presenta all’Ordine dei Commercialisti, previo appuntamento. La prima parte è informativa e gratuita: significa che si valuta se ci sono i prerequisiti per attivare la procedura. Primo tra tutti il fatto che il richiedente sia a tutti gli effetti un soggetto che non rientra nella procedura concorsuale del fallimento. Verificato questo c’è un costo amministrativo di diritti di segreteria di 200 euro per presentare la domanda per attivare la procedura.
Alcuni casi risolti
Sono stati trattati i casi di sebitori verso le banche che vengono esecutati dalla banca che normalmente si rivale subito in prima battuta sull’immobile residenza principale: l’intervento dell’OCC permette di spostare le esecuzioni su altri beni, se ci sono, e liberare l’abitazione principale. E ancora:
- Indebitamento per credito al consumo con carte di credito revolving oppure finanziarie. Indebitamento con equitalia.
- Indebitamento dovuto a fideiussioni rilasciate come garanzia ad esempio per l’avviamento di una nuova attività di un figlio.
- Professionisti le cui esposizioni verso le banche sono cresciute nel tempo e che non riescono più a gestire i rientri.
- Casi di famiglie in crisi per separazioni/divorzi o per perdita del lavoro del principale portatore di reddito.
- Casi (più rari) di imprese agricole che nel veneziano sono presenti in maniera minore rispetto ad altre province.
Tariffe
I costi della procedura sono determinati dalla legge, sia per quanto riguarda il compenso al gestore della crisi nominato dall’OCC, sia per i costi di gestione della procedura da parte dell’OCC, e variano in funzione della tipologia, complessità e del valore dell’attivo patrimoniale realizzato o dell’accordo realizzato concordato.
Con la presentazione dell’istanza è necessario il versamento di una quota a copertura dei costi amministrativi (366,00 euro IVA inclusa per l’Organismo degli Avvocati e 200,00 euro per quello dei Commercialisti). Il compenso dell’Organismo sarà successivamente calcolato con il preventivo formulato, in applicazione del tariffario OCC, dal Gestore della Crisi che esamina l’istanza.
Oltre ai diritti amministrativi fissi il costo complessivo della procedura è determinato secondo dei parametri stabiliti dalla legge, che prendono in considerazione come base di calcolo sia il passivo (la somma dei debiti) che l’attivo (il valore del patrimonio e dei beni che possono essere messi a disposizione dei creditori). A questa base di calcolo, che può variare a seconda del singolo caso, si una percentuale prevista dalla legge per il costo della procedura. La percentuale include la remunerazione per il professionista e l’Organismo che gestisce la procedura.
Non ci sono tariffe fisse, quindi non è possibile fare un calcolo a priori. Si può fare una simulazione sul singolo caso una volta individuato il valore dell’attivo e del passivo.
Il debitore csceglie che strada prendere
Per dare attuazione alla legge 3/2012 l’indebitato può percorrere due strade:
- andare a presentare direttamente la domanda in Tribunale che nominerà un singolo professionista gestore della crisi
- andare presso l’Organismo di Composizione della Crisi dei Commercialisti o degli Avvocati di Venezia (da questi la domanda di attivazione costa 366, mentre dai commercialisti 200,00 https://ordineavvocativenezia.it/organismo_composizione_crisi.php) che gestiranno la procedura.