In Veneto riparte lo sci: impianti al 30% e misure rigorose anti contagio


** questo post è superato dalla nuova chiusura decisa a livello nazionale **

 

Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi 13 febbraio l’ordinanza che regolamenta l’apertura degli impianti e delle piste da sci. L’ordinanza dà attuazione alle linee guida nazionali fissando nel 30 per cento il numero massimo di posti disponibili sugli impianti più altre norme comportamentali.

“Questo provvedimento – sottolinea il presidente – arriva mentre il virus è ancora tra noi e l’emergenza richiede ancora di tenere alta la guardia. Richiamo tutti al rigoroso rispetto delle linee guida e alla sobrietà e correttezza dei comportamenti. Ne va non soltanto della salute pubblica, ma anche dello stesso comparto che tanto ha sofferto economicamente per la prolungata chiusura e che soltanto i nostri comportamenti corretti consentiranno di tenere attivo, limitando i sensibili danni che sono già evidenti”.

Ecco i punti principali, a cominciare dal fatto che in ogni comprensorio sciistico, stazione sciistica non ricompresa in un
comprensorio sciistico o raggruppamento di impianti, il numero massimo di presenze giornaliere, comprensive di sciatori amatoriali e agonisti, è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva degli impianti di risalita aperti (funivie, cabinovie, skilift, seggiovie, tappeti mobili) presenti nei sopracitati comprensori sciistici, stazioni sciistiche non ricomprese in comprensori o raggruppamento di impianti. E’ sempre raccomandata, laddove possibile, la prevendita dello skipass al fine di evitare la formazione di code e decongestionare i flussi.

Per le stazioni sciistiche con un numero massimo di due impianti complessivi, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato, con riguardo ad amatoriali e agonisti, nella misura del 50% della portata oraria complessiva degli impianti di risalita aperti.

Nel caso di stazioni e comprensori sciistici di maggiori dimensioni, estesi tra il territorio della Regione Veneto e quello di altra Regione o Provincia autonoma, in cui sia presente un sistema unico di prenotazione e gestione dei titoli di ingresso, si prevede che, in stretto coordinamento con le predette Regioni o Province autonome, la determinazione del numero massimo di presenze
giornaliere avviene a livello complessivo del comprensorio sciistico; in tali casi i gestori degli impianti interessati dovranno monitorare congiuntamente, attraverso il sistema unico di prenotazione e gestione, il rispetto del numero di utenti che
possono giornalmente accedere alle stazioni e comprensori sciistici ed ai relativi  impianti di risalita.

Contenere il contagio

Quale misura preliminare, è necessario limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l’introduzione di un tetto massimo di skipass giornalieri vendibili, che tenga conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali, determinato in base alle caratteristiche della stazione/area/comprensorio sciistico, con criteri omogenei per Regione o Provincia Autonoma o comprensorio sciistico da definire successivamente, sentiti anche i rappresentanti di categoria ed i rappresentanti delle strutture ricettive, e concordati con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio.

A tale scopo, i gestori dovranno adottare sistemi di prenotazione che siano in grado di consentire una gestione strutturata del numero di utenti che possono effettivamente accedere ai comprensori sciistici ed ai relativi impianti di risalita per ciascuna singola giornata, coordinandosi con le Autorità Sanitarie locali e con le strutture ricettive. Nei comprensori sciistici di maggiori dimensioni, che si estendono oltre i confini regionali e/o provinciali, le Regioni o le Province Autonome confinanti dovranno coordinarsi per individuare misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze, soprattutto nel caso di possibili differenze nei regimi di apertura/chiusura conseguenti al mutamento delle condizioni di rischio di una Regione/Provincia Autonoma.

La formazione del personale

Le misure di prevenzione del rischio adottate devono essere condivise con il personale dipendente il quale, nei casi previsti, dovrà essere formato ed addestrato sull’applicazione o sull’utilizzo di dispositivi atti ad evitare il fattore di rischio. Per l’assistenza ed il supporto rispetto all’adozione ed al mantenimento delle misure di prevenzione, è opportuna la nomina di un Referente COVID, soggetto formato a tal fine.

Aerazione e sanificazione

Vanno incrementate le operazioni di sanificazione negli ambienti utilizzati (spazi comuni e aree riservate al personale). Un’attenzione speciale deve essere data alla pulizia delle aree comuni come misura generale di prevenzione per l’epidemia da Coronavirus. La sanificazione di superfici che vengono spesso toccate – maniglie, pulsanti dell’ascensore, corrimano, interruttori, maniglie delle porte etc – dovrà essere particolarmente accurata, scrupolosa e frequente. Lo staff delle pulizie dovrà essere formato in modo da recepire queste direttive. Le attività di sanificazione delle superfici dovranno essere stabilite in apposita procedura che stabilisca quali sono le superfici da sanificare, la frequenza con cui devono essere effettuate, i materiali impiegati, i prodotti utilizzati, le modalità di esecuzione – compresi i tempi di contatto se previsti dai prodotti e le concentrazioni, chi esegue le operazioni, quali dpi indossa l’addetto.

Va tenuto conto che gli ambienti devono essere arieggiati frequentemente, in modo particolare durante le operazioni di pulizia. La procedura adottata dovrà prevedere un piano speciale di sanificazione per le situazioni in cui si presentassero persone con sintomi simil-influenzali riconducibili a COVID-19.

I clienti

Fermo restando che la responsabilità individuale degli utenti costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle generali misure di prevenzione, trovano applicazione le seguenti misure minime di sicurezza. Dovrà essere predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso. Dovranno essere creati percorsi che garantiscano il distanziamento sociale di almeno 1 metro, che andranno opportunamente segnalati, nella fase di accesso alle biglietterie e successivamente agli impianti di risalita, riducendo la formazione di gruppi.

Dove possibile, utilizzare percorsi distinti di entrata ed uscita degli utenti, evitare l’incrocio dei flussi. Qualora non risultasse possibile, creare opportune delimitazioni anche fisiche dei due percorsi rispettando il distanziamento di almeno 1mt. L’ingresso e l’uscita del cliente dalla struttura deve avvenire garantendo i percorsi e il distanziamento sociale. In tutte le realtà in cui il controllo degli skipass o delle altre tipologie di titoli di accesso, non possa essere svolta con modalità contact-less, dovranno essere adottate misure idonee ad evitare assembramenti e ridurre le occasioni di contatto, soprattutto nei prevedibili momenti di maggiore afflusso e comunque nel corso dell’intera giornata. I passeggeri dovranno indossare mascherina chirurgica.

Andranno adottate soluzioni organizzative al fine di ridurre code e assembramenti alle biglietterie, quali ad esempio: prevendita/prenotazione on-line o tramite altre soluzioni digitali (es. applicazioni per smartphone), collaborazioni con strutture ricettive del territorio per acquisto/consegna dei titoli. Sia in fase di prevendita/prenotazione, sia di vendita in biglietteria, è necessario informare gli utenti delle buone norme di condotta e corretta prassi igienica per limitare il più possibile comportamenti inadeguati. Dal momento di acquisto dei biglietti, va segnalato tramite affissione informativa, che non dovranno esserci ulteriori incroci dei flussi (accesso a strutture ricreative o servizi igienici). Laddove non sia possibile garantire un flusso dei percorsi senza incroci di persone con il dovuto distanziamento, potranno essere adottate misure organizzative e proceduralizzate, di governo del flusso delle persone. Per questa attività sarà parimenti necessario affiggere idonea cartellonistica e/o segnaletica atta a chiarire all’utente il corretto afflusso a tali strutture, in modo da limitare al massimo l’assembramento di persone. E’ sempre opportuna la verifica dell’osservanza delle stesse.

I servizi igienici negli spazi comuni, dovranno garantire la presenza di dispenser all’esterno con la disposizione di igienizzare le mani prima dell’accesso e anche all’uscita. In prossimità della biglietteria dovrà essere presente un dispenser con soluzione disinfettante e dovrà essere presente l’indicazione di utilizzo prima delle operazioni di acquisto. L’uso degli ascensori dovrà essere limitato alle strette necessità (es. disabili). In relazione alle diverse tipologie di impianti, dovrà essere valutato il numero di persone che ne avranno accesso in funzione dei seguenti criteri: nel caso delle seggiovie, portata massima al 100% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità. La portata è ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento; Per le cabinovie, riduzione al 50% della capienza massima del veicolo ed uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità; Per le funivie, riduzione al 50% della capienza massima del veicolo, sia nella fase di salita che di discesa, con uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità ; La capienza massima dei veicoli è arrotondata al valore intero per difetto. Per la discesa a valle, in caso di eventi atmosferici eccezionali (es. temporali), ed al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni a monte, è consentito per il tempo strettamente necessario l’utilizzo dei veicoli a pieno carico, sempre nel rispetto d’uso di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità.

Qualora ai singoli territori venga a riferirsi uno scenario di rischio prevista dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 (a seguito delle ordinanze del Ministro della salute di cui ai detti articoli) gli impianti resteranno chiusi alla fruizione degli sciatori amatoriali. La qualità dell’aria negli ambienti indoor, indipendentemente dagli effetti sulla salute, ha un’importante influenza sulle prestazioni e sul benessere ambientale. Nel caso di cabinovie e funivie deve essere pertanto garantito il ricambio d’aria con l’apertura dei finestrini, alternativamente vanno adottati sistemi di ricambio dell’aria in maniera forzata. In ogni caso si ritiene opportuno che cabinovie e funivie siano dotati di finestrini o comunque di aperture verso l’esterno data l’importanza della ventilazione per la prevenzione della trasmissione del virus. In tutti gli ambienti al chiuso, nella fase di imbarco (anche all’aperto) e durante le fasi di trasporto, è vietato consumare alimenti, bevande e fumare.

Clienti e personale

Deve essere in tutti i casi:

•assicurato, come sopra detto, il distanziamento interpersonale di 1 metro in tutte le fasi precedenti il trasporto. Il distanziamento si applica anche a nuclei familiari, conviventi e congiunti, ad eccezione dei soggetti che necessitano di accompagnamento (es. bambini al di sotto di 1,25 m di altezza, nel caso delle seggiovie) o di assistenza (es. utenti non vedenti);

•i gestori degli impianti di risalita dovranno garantire l’organizzazione e la gestione dei flussi e delle code, l’applicazione di misure (anche visive) per il mantenimento del distanziamento interpersonale e l’introduzione, nei punti strategici (parcheggi, casse, tornelli, aree di servizio, stazioni di partenza, intermedie e di arrivo) di strumenti di comunicazione idonei ad informare tutti gli utenti in merito alle regole ed ai protocolli vigenti per la limitazione del rischio di contagio;

•la tutela dell’ordine pubblico e la vigilanza sul rispetto delle misure di distanziamento dovranno essere garantite dalle autorità di Pubblica Sicurezza in raccordo con gli Enti locali, anche con la collaborazione del Dipartimento di Protezione Civile, del Corpo dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale e del Soccorso Alpino. Il personale addetto all’accoglienza dovrà indossare mascherine chirurgiche (oppure DPI FFP2 o FFP3 senza valvola) (per personale incaricato all’avvio agli impianti). Dovrà essere disponibile dispenser per operatore che igienizza le mani prima dello scambio di oggetti (documenti d’identità, carte di pagamento, tessere etc) con il cliente e anche alla fine delle operazioni di gestione con lo stesso. Disponibilità di indicazioni in fase di accesso per gli utenti (es. percorsi prestabiliti). Il materiale informativo (cartine percorsi, informazioni base sulle buone prassi igieniche, ecc.), verrà consegnato singolarmente al momento dell’erogazione del biglietto. Va promossa e caldamente raccomandata la possibilità di effettuare l’acquisto on-line del biglietto per evitare la formazione di code e decongestionare i flussi. Tale procedura andrà pubblicizzata nei siti di riferimento di ogni società di gestione degli impianti di risalita per una più corretta informazione agli utenti. All’interno della stessa, verranno segnalate le buone norme di condotta e corretta prassi igienica per limitare il più possibile comportamenti inadeguati. Al momento dell’acquisto del biglietto l’utente deve ritenersi responsabile e informato (con l’ausilio di materiale informativo affisso o reperibile sul sito, se l’acquisto viene effettuato on-line) circa lo stato di salute proprio e dei propri conviventi o costituenti nucleo familiare (inteso come persone con le quali si condividono spazi confinanti quali mezzi di trasporto, camere d’albergo, unità abitative ecc…), impegnandosi nel caso contrario a non utilizzare gli impianti di risalita e segnalando secondo le procedure, l’insorgenza di eventuale sintomatologia.

Il responsabile degli impianti organizza e fissa le regole per la gestione di questa fase e ne informa il cliente con utilizzo di note informative affisse con indicazione dei corretti comportamenti da adottare e le buone prassi igieniche. Va rispettato il distanziamento sociale tra operatore e utenti nel caso di assenza di barriere fisiche. Il personale addetto alle operazioni di pulizia degli spazi riservati e comuni, dovrà indossare la mascherina e i guanti. Tra le pulizie di una zona e l’altra, dovranno essere igienizzati o sostituiti i guanti. Negli spazi comuni dovranno essere date disposizioni per garantire il distanziamento sociale (es. interdizione temporanea dell’uso di spazi, effettuazione delle operazioni in momenti di assenza degli utenti etc). 5.3 Personale e personale Il responsabile della struttura deve assumere misure di sicurezza anticontagio organizzando le attività e il layout e gli spazi di lavoro, garantendo una distanza di almeno un metro. Laddove non fosse praticabile il distanziamento sociale, è necessario indossare mascherina o barriere fisiche da installare sulle postazioni di lavoro. Va valutata la possibilità di alternare il personale, senza che vi sia compresenza dello stesso al momento del cambio, per effettuare la pulizia e igienizzazione delle superfici a contatto, per limitare il più possibile l’eventuale contagio in caso di comparsa dei sintomi in uno degli operatori, in modo da limitare il confinamento di massa del personale che risulterebbe un punto critico per il prosieguo dell’attività.

Il dipendente, DEVE comunicare tempestivamente la comparsa di sintomi riconducibili a COVID-19. Si ricorda a tal fine quanto disposto dall’art. 20, del D.Lgs. n. 81/2008. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sui quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare: •Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

•Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

•Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza; •Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

•Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, così come qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

•Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo; •Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

•Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

•Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi personalmente. Per le pause brevi dal lavoro va ricordato al personale di mantenere il distanziamento sociale e il lavaggio delle mani prima della ripresa del lavoro. Se possibile, identificare un’area in cui fare queste pause.

Fornitori e personale

Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, tempistiche predefinite al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale e gli utenti presenti.

Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla distanza di 1 mt o indossare la mascherina e assicurare l’igienizzazione delle mani. Per indicazioni più dettagliate si rinvia ai Protocolli di carattere generale. Va ridotto per quanto possibile l’accesso di personale esterno.

Attività di ristorazione

e per i pubblici esercizi in quota

Nella stagione invernale l’afflusso di persone nelle zone montane risulta molto importante e non preventivamente regolato nelle ore diurne (ciò avviene ad esempio per le attività in prossimità delle piste da sci o nelle località in quota più note per altre attività invernali quali lo scialpinismo e le ciaspole). Queste attività costituiscono di fatto un “presidio” della montagna nel periodo invernale. In caso di condizioni meteorologiche avverse (temperature molto basse, bufere di neve ecc.) o altre situazioni estreme i frequentatori della montagna possono essere “accolti” in queste strutture. In queste situazioni critiche che possono comportare sovraffollamento degli ambienti, e mancato rispetto delle disposizioni sul distanziamento, la struttura potrà dare riparo ai turisti, assicurandosi che tutte le persone indossino una mascherina chirurgica.

In questa fase non potranno essere somministrati alimenti e, se possibile, si dovrà tenere aperta una porta o una finestra verso l’esterno. In generale i responsabili di tali strutture dovranno adottare misure di gestione della loro attività per assicurare che vengano evitati assembramenti, ponendo particolare attenzione sulle seguenti fasi:

•ingresso ed uscita dalle strutture

•servizio ai tavoli / self service •asporto alimenti

•fruizione servizi igienici L’adozione delle misure dovrà prevedere una valutazione sulla capacità di gestione dei numeri.

All’interno delle strutture il servizio bar e ristorazione potrà essere gestito solo con posti a sedere. Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente all’interno dei locali è definito dalla singola struttura sulla base delle regole sul distanziamento definite nel protocollo ristorazione. Raggiunto il numero massimo predefinito di clienti nel locale, dovrà essere interdetto l’accesso ad altre persone. Si suggerisce di prevedere sistemi di prenotazione volti ad evitare che ci siano assembramenti in orari di massimo afflusso. E’ opportuno prediligere la consumazione di alimenti e bevande all’aperto, inclusa l’ordinazione e la consegna del cibo da asporto, anche adottando strutture provvisorie.

Si suggerisce di prevedere dei sistemi di informazione a valle che comunichino ai turisti che nelle strutture in quota potrà non essere assicurata l’accoglienza laddove sia stata raggiunta la massima capienza dei locali. Si suggerisce di porre in essere soluzioni integrate con i gestori di impianti che dovranno regolare i flussi ed alleggerirli in caso di maltempo. 6. Sorveglianza COVID Come parte del piano di emergenza per il Covid-19, è necessario che ci siano delle procedure già fissate per l’identificazione dei possibili casi tra i dipendenti. L’azienda dovrà quindi definire e attuare un sistema di sorveglianza dei lavoratori attraverso le azioni previste nei Protocolli di carattere generale.

L’azienda che invia presso gli spazi degli impianti di risalita operai, manutentori, fornitori ect., fornisce apposita attestazione al responsabile degli stessi circa la sorveglianza COVID-19 svolta dalla stessa sul proprio personale.

Gestione dei casi di Covid-19

Se un cliente segnala sintomi simil-influenzali, egli deve indossare immediatamente, se non già indossata, la mascherina chirurgica (o superiore), interrompere immediatamente l’attività e contattare il centro di assistenza medica (presidi del sistema sanitario regionale o provinciale).

Gestione dei casi di Covid-19 tra il personale: se un lavoratore segnala sintomi simil-influenzali, egli deve indossare immediatamente, se non già indossata, la mascherina chirurgica (o superiore), interrompere immediatamente il lavoro, avvisare il proprio referente, e cercare assistenza medica (medico di base e presidi del sistema sanitario regionale o provinciale). A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da COVID-19, prima di essere nuovamente utilizzati devono essere sottoposti a totale pulizia con acqua e detergenti comuni; alla pulizia dovrà seguire una disinfezione.