La controversia
“Si tratta di una autentica rivoluzione” continua Roberto Brazzale: “portata alle sue logiche conseguenze, la sentenza del Tribunale di Venezia pare aprire la strada affinché altri formaggi, diversi dal Grana Padano DOP, purché prodotti nel nord Italia, possano usare il nome ‘grana’”.
Commentando la sanzione civilistica addebitata all’azienda, Roberto Brazzale aggiunge: “Ci è stata comminata per aver usato le stesse parole che pare utilizzare la sentenza per descrivere Gran Moravia, quando afferma che “in giudizio non è contestato che “Gran Moravia” sia formaggio a pasta dura pressata, appartenente alla famiglia dei formaggi di grana in ragione delle sue caratteristiche chimico-nutrizionali o in ragione delle modalità di sua produzione”. E si basa sull’opinione dei giudici secondo la quale il libero uso della parola sarebbe limitato ai grana prodotti nel nord Italia, mentre la nostra Filiera Ecosostenibile si estende a cavallo delle Alpi, tra l’Italia e la Repubblica ceca. Non possiamo condividere le conclusioni del tribunale e pertanto impugneremo la sentenza in ogni sede, eventualmente anche ricorrendo alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea”.
Continua Brazzale: “La sentenza afferma che il termine grana non può essere considerato “generico” ai sensi del regolamento Ue 1151/2012 sulle Dop. Non siamo d’accordo. A nostro parere, infatti, il predetto regolamento è inequivocabile: se una denominazione di origine protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l’uso di tale nome generico è libero, come avviene pacificamente ad esempio con mozzarella, provolone o pecorino. E se il nome in questione non è un nome geografico di cui si discuta se è diventato o meno generico, come “edam” o “gouda”, ma è generico per sua natura perché identifica il risultato di una precisa tecnologia come quella dei formaggi grana, generico lo è sempre stato e sempre lo sarà, e lo è ogni volta e ovunque quella tecnologia la si usi, senza che abbia senso una limitazione territoriale. Un nome di prodotto considerato generico, dunque, può comporre una denominazione di origine abbinato a una specifica geografica ovvero essere usato liberamente per prodotti non Dop: è il caso di Mozzarella di Bufala Campana e mozzarella, come di molti altri”.
In ogni caso – ribadisce l’azienda – “contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, Gran Moravia non ha mai cercato di evocare la DOP Grana Padano attraverso le interviste rilasciate da Roberto Brazzale bensì di distinguersene in ogni modo, per sottolineare la specialità della propria filiera produttiva in termini di salubrità, benessere animale, sostenibilità e innovazione di prodotto”: “Si può addirittura affermare che tutto il lavoro svolto dalla nostra azienda negli ultimi vent’anni è stato andare oltre il modello DOP, ritenuto limitativo, e comunicare questa differenza nel modo più chiaro offerto dalla tecnologia, come avviene con l’Etichetta di Origine Multimediale, che mostra su mappa fotografica satellitare l’area di raccolta e tutte le aziende fornitrici di latte”.
E conclude: “Chi fa un prodotto usando una particolare tecnologia che si distingue dalle altre deve essere libero di poter usare le parole che la descrivono inequivocabilmente, a maggior ragione se quella parola è una sola. L’uso della lingua italiana non può essere riservato ad una corporazione privata”.