Part time verticale, sentenza a favore dei lavoratori San Benedetto: contributi per la pensione anche nei periodi di non lavoro AGGIORNATO

QUESTO POST viene modificato (3 novembre 2016) alla luce di una novità.

Il lavoratore che ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con contratto a part time verticale (ciclico) ha diritto all’accreditamento contributivo annuo (52 settimane) completo? La questione non è di poco conto perché interviene sulla maturazione dei requisiti pensionistici dei lavoratori interessati.
Alla risposta negativa dell’Inps che aveva respinto la richiesta di accredito dei contributi relativi ai 3 mesi di part time non lavorati annualmente, ha fatto ricorso, per conto di un gruppo di lavoratori della San Benedetto di Scorzè (VE), l’Inas Cisl di Venezia con l’avvocato Alberto Rela vincendo una prima causa presso il Tribunale di Padova.
Ora è arrivata a sentenza anche la causa intentata dallo stesso patronato, sempre con l’avvocato Rela, riguardante altri 37 lavoratori della stessa azienda presso il Tribunale di Venezia. Anche il questo caso il giudice, d.ssa Paola Ferretti, ha dato ragione ai ricorrenti sulla base degli stessi presupposti del giudice di Padova: la sentenza della Corte di Cassazione del 2015 a sua volta ispirata a quella della Corte di Giustizia Europea del 2010.

Soddisfazione è stata espressa dalla Cisl della San Benedetto. “Per alcuni lavoratori si vanno a recuperare anche 3 anni di lavoro utili alla pensione” hanno sottolineato i rappresentanti aziendali della Cisl. Ora si attende anche l’esito del ricorso presentato, per l’ultimo gruppo di lavoratori, al giudice del Tribunale di Treviso.

DA QUI IL POST ORIGINALE:

Il lavoratore che ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con contratto a part time verticale (ciclico) ha diritto all’accreditamento contributivo annuo (52 settimane) completo? La questione non è di poco conto perché interviene sulla maturazione dei requisiti pensionistici dei lavoratori interessati. Per il Tribunale di Padova la risposta è affermativa. Anche quando il contratto a part time prevede 9 mesi di effettivo lavoro all’anno e nei rimanenti 3 il lavoratore non svolge attività lavorativa.

E’ il caso – fa sapere il sindacato – di sei dipendenti della San Benedetto di Scorzè che, tramite il patronato Inas, hanno presentato causa nei confronti dell’Inps. L’Istituto aveva infatti respinto la richiesta di accreditamento dei contributi relativi ai tre mesi non lavorati, pregiudicando così la maturazione dei requisiti contributivi utili per il pensionamento.
Il giudice del lavoro ha accolto pienamente il loro ricorso, patrocinato dall’avvocato Alberto Rela, facendo riferimento a una sentenza della Corte di Cassazione del 2015 che a sua volta si richiama ad una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2010 in cui si giudicava la prassi Inps incompatibile con la normativa comunitaria in materia di lavoro a tempo parziale. Il Giudice del Lavoro,  Perrone, scrive infatti nella sua sentenza, facendo riferimento alle clausole europee, che “i periodi non lavorati discendono dalla normale esecuzione del contratto e non dalla sua sospensione, in quanto il tempo parziale non implica una interruzione dell’impiego” .

sanbeLa sentenza è stata accolta con soddisfazione dalla responsabile dell’Inas di Venezia, Ermelinda Ventriglia in quanto “conferma la nostra interpretazione delle norme che garantisco un trattamento omogeneo tra tutti i lavoratori a part time quando il loro rapporto di lavoro rientra nei parametri minimi per l’accreditamento dei contributi. Per alcuni lavoratori questo significa aver avvicinato anche di 4 anni e mezzo la data dell’eventuale pensionamento anticipato”.

Commenti positivi anche da parte dei dirigenti sindacali. Pietro Scomparin, segretario Fai Cisl, sottolinea due aspetti della sentenza: la non discriminazione nei diritti essenziali verso chi lavora con questo tipo di contratto e la rilevanza della normativa europea nella tutela dei lavoratori.
“Questa sentenza – precisa l’avv. Rela – conferma l’orientamento espresso nell’unica sentenza finora depositata dalla Cassazione. Vedremo se anche i giudici del lavoro dei Tribunali di Venezia e Treviso, presso i quali pendono altri due giudizi analoghi, relativi ad altri lavoratori della San Benedetto, si esprimeranno allo stesso modo. E’ auspicabile che l’Inps, alla luce di tali pronunce, si decida a modificare la propria prassi, altrimenti i lavoratori con contratto di lavoro part time ciclico dovranno continuare a ricorrere in giudizio per la tutela dei propri diritti”.

 

  • Barbara Ganz |

    Ho aggiornato il pezzo con l’arrivo a sentenza anche della causa intentata dallo stesso patronato, sempre con l’avvocato Rela, riguardante altri 37 lavoratori della stessa azienda presso il Tribunale di Venezia. Anche il questo caso il giudice, d.ssa Paola Ferretti, ha dato ragione ai ricorrenti sulla base degli stessi presupposti del giudice di Padova: la sentenza della Corte di Cassazione del 2015 a sua volta ispirata a quella della Corte di Giustizia Europea del 2010.

  • Giovanna. |

    Ho letto di questa sentenza con grande soddisfazione.ho lavorato con contratto verticale circa 21 anni.sono andata in pensione con 37 anni contributi.con opzione donna.mi rivolgero a un patronato perche se potessi averli i miei 4 o 5 anni perduti mi darebbe modo di avere una pensione piena.spero tanto non ci vogliano altri requisiti.tipo reddito anni precedenti.me lo auguro.

  Post Precedente
Post Successivo