La spallata delle tre commesse trentine al lavoro festivo nella grande distribuzione (secondo atto)

Ricordate le tre commesse trentine che hanno dato una spallata al lavoro festivo nella grande distribuzione, ottenendo una sentenza (di primo grado) che dava loro ragione nella contesa contro l’azienda per cui lavorano? Il giudice del Tribunale di Rovereto si era pronunciato a loro favore: in sostanza, “la legge riconosce al lavoratore il diritto ad astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose”; si tratta di un diritto soggettivo, ha sostenuto quella prima sentenza. La rinunciabilità al riposo nei festivi è rimessa solo all’accordo fra le parti.

Le tre commesse sono tornate: questa volta si sono aggiudicate il round di appello. Per la seconda volta il tribunale ha conferma la sentenza di primo grado, riconoscendo la facoltatività del lavoro festivo (12 festività nell’anno). La clausola di obbligo del lavoro festivo inserito al momento dell’assunzione dalla ditta Aspiag è stato ritenuta nulla.

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Le tre donne hanno 35, 40 e 55 anni. Una – la più giovane – è divorziata e madre di una figlia adolescente, le altre due hanno figli a carico (due per la signora di 40 anni, con marito precario assunto presso alta catena della grande distribuzione) e la signora di 55 anni è nonna da due anni. Rappresentano insomma un campione assai rappresentativo per le lavoratrici impiegate nel settore (in Aspiag il 68% della forza lavoro è donna).

Nella sentenza (si può consultare qui) della causa civile di lavoro si legge che l’azienda aveva chiesto di qualificare come “inadempimento contrattuale” la condotta delle dipendenti addette alla cassa che si erano astenute dal lavoro durante alcune festività nazionali infrasettimanali, e rivendicava la legittimità delle conseguenti sanzioni disciplinari.

supermarket2Contestando il primo giudizio, l’azienda ha sostenuto essere “illogica e incoerente la necessità di un ulteriore consenso all’espletamento del lavoro festivo, da esprimere in ogni singola festività, poiché in questo caso quello acquisito la prima volta, cioè al tempo della stipula del contratto individuale di lavoro, finirebbe per perdere qualsiasi significato e valenza”.

Il tutto riferito ormai a oltre tre anni fa, con vicende lavorative che hanno visto succedersi mutamenti di filiali, orari, prestazioni. Del resto le ricorrenti – risulta dalla sentenza – non avevano mai mancato di comunicare con largo anticipo la loro volontà di astenersi dal lavoro festivo (si parla di Capodanno, Epifania, 25 aprile, Pasquetta, Primo Maggio, Ognissanti, 2 giugno, 8 dicembre, Natale e S. Stefano, santo patrono e ). In sostanza per questi giorni “non è possibile operare alcuna analogia con il lavoro domenicale, e le eccezioni al diritto di astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali devono rimanere tassative, rimanendo per il resto facoltà del lavoratore addivenire o meno a un accordo con il datore di lavoro“.

Nemmeno vale la clausola che reciti “si conviene che, qualora richiesto, lei sarà chiamata a prestare attività lavorativa nei giorni festivi e domenicali, fermo restando il diritto al riposo previsto dalla legge“, che è troppo indeterminata (non dice a quali festività si riferisce).

vegetables_in_supermarket_-_dsc04975-001In conclusione, “ritiene la Corte che l’affermazione del giudice di primo grado secondo la quale, assumendo l’interpretazione della clausola proposta dall’appellante (il supermercato, ndr), il lavoratore finirebbe per rimanere vincolato per tutta la vita lavorativa in azienda a una scelta non solo espressa in un momento di debolezza come quello dell’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato del rapporto, ma anche soggetta a valutazioni di opportunità ampiamente variabili nel breve quanto nel lungo periodo, sia del tutto condivisibile e niente affatto erronea“.

La sentenza di primo grado viene così confermata, insieme all’annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte alle lavoratrici per avere rifiutato la prestazione lavorativa.

“Non avremmo voluto arrivare fino a una causa – spiega Walter Largher della UILTuCS che fin dall’inizio ha impugnato i provvedimenti disciplinari – A questo punto le aziende devono sapere che l’eventuale apertura dipende dalla disponibilità di lavoratori volontari. Per noi è una questione culturale, oltre che contrattuale: davvero siamo una società che aspetta il giorno di Natale per riversarsi al centro commerciale?”.

Sul blog del sindacato c’è già anche il modello di lettera di rinuncia da inviare al datore di lavoro per comunicare l’intenzione di passare la festività in famiglia.

 

 

  • Barbara Ganz |

    La sentenza (l’ho messa con un link) crea un precedente, altre cause sono già state avviate

  • Michela |

    Ma vale in tutta Italia questa sentenza o solo x quella zo na ke se nn sbaglio fa ancora statuto a se.

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